Chi sono gli ‘ex minimi’?
Nello scorso articolo abbiamo visto quali sono i requisiti per accedere al nuovo regime dei minimi che prevede la tassazione al 5% del tuo reddito. Questo perché il passaggio dal ‘vecchio’ al ‘nuovo’ regime non avviene automaticamente, ma solo se si rispettano tutte le condizioni previste dalla legge. Vediamo cosa succede se non si hanno i requisiti…
Il regime ‘super semplificato’ degli ‘ex minimi’
Puoi accedere al ‘regime degli ex minimi’ se possiedi tutti i requisiti per optare per il vecchio regime dei minimi ma non hai i nuovi requisiti introdotti dalla manovra estiva 2011.
Uno di questi, di fondamentale importanza, riguarda l’inizio dell’attività professionale. Se hai aperto la partita IVA prima del 31 dicembre 2007, non puoi accedere al nuovo regime dei minimi, ma diventerai ‘ex minimo’.
I requisiti del vecchio regime dei minimi (che sono diventati quelli degli ex minimi) sono:
- non bisogna avere ricavi, ragguagliati ad anno, superiori a € 30.000;
Nota: Ragguagliati ad anno significa che se ad esempio apri la partita iva a luglio e fino a dicembre (sei mesi) guadagni 20.000 euro, rapportando i ricavi ai 12 mesi è come se ne avessi guadagnati 40.000, quindi sei escluso. - non esporti beni al di fuori della Comunità Europea;
- non sostieni spese per lavoratori dipendenti, co.co.co. o lavoratori a progetto, né hai corrisposto compensi ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- nel triennio precedente non hai effettuato acquisti di beni strumentali anche tramite appalto, locazione e leasing, per un ammontare superiore a € 15.000.
La legge prevede ulteriori limitazioni per chi lavora nell’editoria e nei tabacchi, per chi commercia beni usati e chi possiede agriturismi. Questo perché operano con regimi IVA particolari.
Ho delle agevolazioni con il regime degli ‘ex minimi’?
Se rientri in questo regime:
- sei esonerato dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’IVA;
Nota: Questo significa che non dovrai avere i libri obbligatori della contabilità, ma dovrai comunque emettere fatture e conservare i documenti d’acquisto anche per facilitare la redazione della dichiarazione dei redditi. - sei esonerato dalle liquidazioni e dai versamenti periodici dell’IVA, dovrai redigere la dichiarazione e versare l’imposta annualmente;
- sei esonerato dal pagamento dell’IRAP, l’imposta regionale sulle attività produttive.
A differenza del regime dei “nuovi minimi” (la cui fuoriuscita pregiudica la possibilità di avvalersi nuovamente del regime), la fruizione del regime agevolato in esame riprende dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono riacquistate le caratteristiche perse o a seguito di revoca del regime ordinario.
Mettiamo il caso in cui tu abbia guadagnato un reddito superiore ai 30.000 euro annui. L’anno successivo non potrai optare per questo regime semplificato. Nel caso in cui però il tuo reddito tornerà inferiore a questa soglia, potrai di nuovo usufruirne.
Cosa sono obbligato a fare invece?
Non vengono dettati particolari criteri di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo e nessun riferimento viene fatto alle modalità di tassazione, quindi si ritiene che saranno in vigore le ordinarie aliquote IRPEF a scaglioni.
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate ha affermato che i contribuenti che applicano il regime contabile agevolato sono soggetti agli studi di settore.
Dovrai operare la ritenuta d’acconto del 20% sui compensi e sulle fatture non dovrai più applicare la marca da bollo.
Ecco un esempio di fattura (per chi è iscritto alla Gestione Separata INPS):
Compensi | € 1.000,00 |
Rivalsa INPS 4% | € 40,00 |
IVA 21% (su 1.040,00) | € 218,40 |
Totale | € 1.258,40 |
R.A. 20% (su 1.040,00) | € 208,00 |
Netto a pagare | € 1.050,40 |
Il regime proposto comporta una serie di semplificazioni contabili simili a quelle del vecchio regime dei minimi che possono costituire un vantaggio per chi si troverà a ‘transitare’ dai minimi al regime contabile dei professionisti.
Vi sono molti dubbi però sull’obbligo dell’applicazione degli studi di settore per chi era tenuto a non superare la soglia di reddito per permanere nel regime e magari ora vedrà considerato il suo reddito non congruo con i redditi medi del mercato in cui opera.
Spero vi saranno nuove note operative da parte dell’Agenzia delle Entrate che potranno aiutare a far luce su quest’aspetto molto importante.
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