WebDesign&Fisco: L’obbligo di indicare la partita Iva nella home page
di Antonino Salvaggio | 5 Dic 2013 | in: Fisco
Quando ho letto l’articolo di Alessandra sull’importanza del footer nella realizzazione di un sito web, non potevo non notare come è proprio nel footer che di solito riscontro l’errore forse più grave che i webmaster freelance commettono nella realizzazione del loro sito o in quello dei loro clienti: la mancata indicazione del numero di partita Iva nella home page di un sito web.
Eppure la legge parla chiaro. E tutti devono rispettare le prescrizioni dettate dalla legge in materia di pubblicità. Sì, vero, dirai. Ma quali sono questi obblighi?
Nell’articolo di oggi, vedremo nello specifico quali sono le informazioni obbligatorie da inserire in un sito web (o in un blog), ma anche nei documenti cartacei, nelle intestazioni delle comunicazioni, nelle fatture, nei documenti e nella corrispondenza.
Ditte Individuali
Per le ditte individuali, l’articolo 2199 del codice civile prescrive le informazioni da indicare negli atti e nella corrispondenza. In particolare, nell’articolo si legge semplicemente:
Articolo 2199 – Indicazione dell’iscrizione
L’imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all’impresa, il registro presso il quale è iscritto.
Quindi, se la tua azienda è una ditta individuale, dovrai indicare solamente:
- il registro delle imprese presso il quale la tua azienda è iscritta
- il numero di partita Iva e il codice fiscale
Esempio:
WebNovo di Pinco Pallino
Via dei Webmaster Freelance n. 29 – 00100 Roma
Tel. 06/XXXXXX – Fax 06/XXXXXX – email info@XXXXXX
Partita Iva 01234561001 – C.F. PNCPLN76M10H501M
Ditta iscritta al Registro delle imprese di Roma al n. XXXXXXX
Società
Per le società invece, l’articolo 2250 del codice civile prescrive che le società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese devono sempre indicare la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta insieme al numero di iscrizione.
Leggiamo e commentiamo insieme le parti dell’articolo che ci interessano di più:
Articolo 2250 – Indicazione negli atti e nella corrispondenza Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d’iscrizione.
Fin qui tutto chiaro! Indicare sede della società, ufficio del registro delle imprese e numero di iscrizione al registro delle imprese.
Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio.
In caso di spa, sapa e srl devi sempre indicare il capitale sociale indicando espressamente la somma effettivamente versata (Capitale Sociale 22.000 € interamente versato).
Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.
Che significa? Semplice. Che se la società è in liquidazione, in tutti gli atti e nella corrispondenza, ciò deve essere indicato. Esempio: WebNovo srl in liquidazione.
Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio. Analogo discorso se la società è a socio unico. Esempio: WebNovo srl società unipersonale. […] Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma. Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma.
Se leggiamo attentamente la parte che ho sottolineato, ci rendiamo subito conto che per spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico non si intende solo il sito web dell’attività commerciale, ma se ci pensi bene, anche le diverse forme di presenza sui social networks.
Da quanto appena detto si può dedurre che se, ad esempio, sei presente su Facebook con una pagina commerciale della tua azienda devi indicare il numero di partita Iva anche li.
Nel rispetto di quanto stabilito dal codice civile, se hai una società, nei documenti prima citati e nel sito web dovrai indicare i seguenti dati:
- ragione sociale della società
- numero di partita IVA e codice fiscale
- sede della società
- numero di iscrizione del Registro delle imprese presso il quale la società è iscritta
- stato di attività della società (se in liquidazione ad esempio)
- capitale sociale versato
- sussistenza di unico socio
In buona sostanza, lettere, fax, e-mail, contratti, bilanci, fatture emesse e siti internet devono contenere le informazioni previste dagli articoli appena citati.
Vediamo qualche esempio.
Esempio 1:
WebNovo snc di Pinco Pallino & C.
Sede legale: Via dei Webmaster Freelance n. 29 – 00100 Roma
Tel. 06/XXXXXXXX – Fax. 06/XXXXXXXX
Partita Iva 01234561001 – C.F. 01234561001
Società iscritta al Registro delle imprese di Roma al n. XXXXXXX
Esempio 2:
WebNovo srl società unipersonale
Capitale Sociale 12.000 € interamente versato
Sede legale: Via dei Webmaster Freelance n. 29 – 00100 Roma
Sede amministrativa e uffici: Via dei Webdesigner n. 421/B – 00100 Roma
Tel. 06/XXXXXXXX – Fax. 06/XXXXXXXX
Partita Iva 01234561001 – C.F. 01234561001
Società iscritta al Registro delle imprese di Roma al n. XXXXXXX
Partita Iva nell’HomePage
L’articolo 35 del D.P.R. 633/72, invece prevede espressamente l’obbligo dell’indicazione del numero di partita Iva nella home page del proprio sito web.
Leggiamolo insieme:
Articolo 35 I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita Iva che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto. […]
Attenzione quindi! Perché questa norma è obbligatoria dal 2001. Se nel tuo sito o in quello dei tuoi clienti non hai esposto il numero di partita Iva è meglio intervenire tempestivamente per evitare sanzioni.
E ricorda che anche se il sito web non viene utilizzato per il commercio elettronico ma è utilizzato solo per scopi pubblicitari è comunque obbligatorio inserire il numero di partita Iva in home page.
Esempio
Quali sono le sanzioni per chi omette di inserire tali informazioni?
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1032 euro.
Lo dice l’articolo 2630 del Codice Civile.
Mentre, la mancata indicazione del numero di partita Iva nella home page del sito internet è punita con la sanzione amministrativa da 258 a 2065 euro.
E nel caso di applicazione della sanzione, la stessa è a carico del proprietario del sito web che è l’unico responsabile dei contenuti e di quello che propone nel sito web.
Dove inserire allora queste informazioni obbligatorie per legge?
Il footer del sito o del blog è il posto ideale per inserire i dati fiscali dell’azienda insieme alle informazioni inerenti la privacy policy e al copyright. In questo modo i dati e le informazioni sull’azienda saranno sempre ben visibili anche quando il visitatore cambia pagina.
Tuttavia anche le pagine “chi-siamo”, “contatti”, “azienda”, “about us”, “informazioni societarie”, etc… si prestano abbastanza bene per tale scopo, ma non dimenticare mai e poi mai di inserire il numero di partita Iva in home page.
Vediamo alcuni esempi:
Società – Footer
Società-Footer
Pagina contatti
Scommetto che ora andrai a controllare se i tuoi siti web o quelli dei tuoi amici sono in regola! Vero?
L'autore
Antonino Salvaggio è laureato in Economia Aziendale ed è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo. La sua attività professionale è rivolta prevalentemente a fornire consulenza aziendale, fiscale e tributaria a professionisti e piccole imprese. Grazie alla passione e all'esperienza maturata nel settore del marketing e della comunicazione e all'interesse per le nuove tecnologie si è specializzato nelle attività di internet marketing applicato ai professionisti.
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